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Ordinanza — n. 19095/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription claim due to procedural defect and correct lower court findings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19095/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal by Fontana Luca inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a declaration of prescription regarding the insurance fraud crime, but the lower court correctly identified the crime's consummation date in August 2016 based on the first acquisition of false documents. The supreme court rejected the appeal because the sole ground raised was a repetition of arguments already thoroughly examined and dismissed by the trial judge.

Regesto Legislator

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Art. 642 cod. pen.; Art. 360 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its sole ground is a repetition of arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance.

Parole chiave

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prescription period insurance fraud procedural inadmissibility repetition of arguments consummation date Cassation appeal legal costs frode nelle giustificazioni del contratto di assicurazione

Disposizioni normative citate

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Art. 642 cod. pen.
Letto il ricorso di Fontana Luca, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'individuazione del tempus commissi delitti e conseguentemente, alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 642 cod.
Art. 157 cod. pen.
Art. 161 cod. pen.
Art. 360 c.p.p.
art. 642 cod. pen
Letto il ricorso di Fontana Luca, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'individuazione del tempus commissi delitti e conseguentemente, alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 642 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FONTANA LUCA nato a CASERTA il 06/03/1982 avverso la sentenza del 07/09/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere GIOVANNI ARIOLLI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fontana Luca, ritenuto che l'unico motivo, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione all'individuazione del tempus commissi delitti e conseguentemente, alla mancata declaratoria di prescrizione del reato di cui all'art. 642 cod. pen., è riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito che, a pag. 3 della sent. impugnata, ha evidenziato la corretta individuazione del momento di consumazione del reato 1'08/08/2016 in quanto la prima acquisizione della falsa documentazione prodotta dal ricorrente è avvenuta nel giugno 2016; che, pertanto, considerando che il delitto di c.d. "frode assicurativa" è stato commesso '8/08/2016, che il massimo della pena edittale stabilita dalla legge per il reato di cui all'art. 642 cod. pen.

è di cinque anni, ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo di prescrizione si individua 1'8/04/2024 (6+1/4+ 60 giorni di sospensione del corso della prescrizione per legittimo impedimento del difensore); osservato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024 Il Consigliere estensore Il Presiole t