Cassation court dismisses appeal as inadmissible for challenging factual evaluation and sentencing without specific legal errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Piero Francesco Frazzitta inadmissible. The appellant contested the lower court's reasoning regarding the declaration of responsibility and the sentencing, arguing for a different factual reconstruction. The court rejected these claims, holding that the availability of an identical motorbike was sufficient individualizing evidence and that the second ground lacked concrete legal specificity, merely restating factual allegations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: Appeals against judgments on facts and sentencing are inadmissible unless they demonstrate specific legal errors or decisive misinterpretations of procedural emergencies, as general challenges to the weight of evidence or lack of concrete legal argumentation do not meet the threshold for admissibility.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRAZZITTA PIERO FRANCESCO nato a GELA il 20/01/1999 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Piero Francesco Frazzitta; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è volto a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, correttamente è stato ritenuto sufficiente e individualizzante costituito dalla disponibilità di un ciclomotore identico per colore e modello a quello citato dal coimputato, dal momento che i riscontri dei quali necessita la narrazione possono essere costituiti da qualsiasi elemento o dato probatorio, sia rappresentativo che logico, a condizione che sia indipendente e che abbia valenza individualizzante, dovendo cioè riguardare non solo il fatto-reato, ma anche la riferibilità dello stesso all'imputato, mentre non è richiesto che i riscontri abbiano lo spessore di una prova "autosufficiente" (Sez. 1, n. 31004 del 10/05/2023, Cauchi, Rv. 284840;
Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744); che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, argomentazione esente da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si veda, in particolare, pag.
2) considerato che il secondo motivo, in punto di trattamento sanzionatorio e circostanziale, è privo di concreta specificità e meramente fattuale, laddove si limita ad allegare un asserito ruolo marginale, a fronte di congrua argomentazione che richiama la disponibilità di armi, l'ideazione del delitto e la scelta di restare defilato, la significativa biografia penale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis