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Ordinanza — n. 19093/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for lacking specificity and generic denial of leniency.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19093/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Arturo Nardi inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found the first ground challenging generic leniency infounded because the lower court sufficiently addressed negative elements without needing to weigh every favorable fact. The second ground was rejected for lacking concrete specificity, as it merely requested a re-evaluation of evidence rather than identifying specific factual distortions. Consequently, the lower court's conviction under Article 628 of the Penal Code for coercion to deliver wedding vows and a mobile phone was upheld.

Regesto Legislator

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Art. 628 cod. pen.; The appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding factual distortions or if it challenges the denial of generic leniency without identifying decisive negative elements considered by the lower court.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic leniency lack of specificity coercion to deliver vows Article 628 penal code rapina qualificata violenza carnale qualificata minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 628 cod. pen.
art. 628 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NARDI ARTURO nato a NAPOLI il 08/08/2001 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arturo Nardi; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4, dove si richiamano i precedenti e la commissione del reato in pendenza di misura cautelare); ritenuto che il secondo motivo, con il quale si censura la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede, nonché correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen. (si vedano pagg. 3 e 4, ove la vicenda è ricostruita sulla scorta della narrazione della persona offesa, costretta con minaccia a consegnare fede nuziale e cellulare); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso