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Ordinanza — n. 19092/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19092/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19092/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ABDOU KARIM nato il 19/10/1990 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Fall Abdou Karim; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano - sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione - la presunta inottemperanza della polizia giudiziaria all'obbligo di annotazione delle operazioni di identificazione espletate in data 26 dicembre 2021, devono ritenersi, rispettivamente, non consentito e manifestamente infondato; considerato che la violazione degli artt. 357 e 349 cod. proc. pen. non risulta previamente dedotta in appello, di modo che la specifica eccezione risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, in ogni caso, la Corte di appello offre sufficiente motivazione in ordine all'andamento delle investigazioni, richiamando le dichiarazioni della persona offesa, che aveva compiuto un riconoscimento fotografico la sera stessa del delitto ed era poi tornata il giorno successivo in Questura per formalizzare gli atti (p. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19092/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 357 e 349 cod. proc. pen. non risulta previamente dedotta in appello, di modo che la specifica eccezione risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, in ogni caso, la Corte di appello offre sufficiente motivazione in ordine all'andamento delle investigazioni, richiamando le dichiarazioni della persona offesa, che aveva compiuto un riconoscimento fotografico la sera stessa del delitto ed era poi tornata il giorno successivo in Questura per formalizzare gli atti (p. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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omissione del ministero pubblico condotta illecita della polizia violazioni delle norme procedurali procedura di identificazione sospensione dell'istruzione rapporto di polizia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FALL ABDOU KARIM nato il 19/10/1990 avverso la sentenza del 14/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Fall Abdou Karim; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che censurano - sotto il profilo della violazione di legge e della carenza di motivazione - la presunta inottemperanza della polizia giudiziaria all'obbligo di annotazione delle operazioni di identificazione espletate in data 26 dicembre 2021, devono ritenersi, rispettivamente, non consentito e manifestamente infondato; considerato che la violazione degli artt. 357 e 349 cod. proc. pen. non risulta previamente dedotta in appello, di modo che la specifica eccezione risulta inammissibile, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che, in ogni caso, la Corte di appello offre sufficiente motivazione in ordine all'andamento delle investigazioni, richiamando le dichiarazioni della persona offesa, che aveva compiuto un riconoscimento fotografico la sera stessa del delitto ed era poi tornata il giorno successivo in Questura per formalizzare gli atti (p. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Con iere estensore Il Pre