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Sentenza — n. 19091/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment due to statute of limitations expiration for the crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 19091/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the second-instance judgment without remittal because the statute of limitations for the crime had expired by July 14, 2013. The appellant challenged the nullity of the citation, arguing unawareness of the appeal proceedings following a September 2023 order extending deadlines. The court ruled that no grounds for acquittal existed in the merits, leading to the immediate declaration of extinction by prescription under Article 129 of the Criminal Procedure Code.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; The criminal prosecution is extinguished by prescription when the statutory period has elapsed without evident causes for acquittal, rendering the conviction void.

Parole chiave

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statute of limitations criminal prescription extinction of crime annulment without remittal Criminal Procedure Code revoca della sospensione condizionale revisione della sentenza penale remissione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
emessa il 19 settembre 2023 dalla Corte di appello di Roma, che afferma l'inconsapevolezza in capo all'imputato della celebrazione del giudizio di appello; ritenuto che il termine prescrizionale risulta ampiamente decorso in data 14 luglio 2013, di modo che occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod.
art. 670 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Masci Vincenzo; considerato che non risulta inammissibile l'unico di ricorso, con cui si censura tra l'altro la nullità della citazione nel giudizio di appello, avuto riguardo alla rimessione in termini disposta con ordinanza ex art. 670 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MASCI VINCENZO nato a CHIETI il 26/12/1969 avverso la sentenza del 22/06/2011 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Masci Vincenzo; considerato che non risulta inammissibile l'unico di ricorso, con cui si censura tra l'altro la nullità della citazione nel giudizio di appello, avuto riguardo alla rimessione in termini disposta con ordinanza ex art. 670 cod. proc. pen. emessa il 19 settembre 2023 dalla Corte di appello di Roma, che afferma l'inconsapevolezza in capo all'imputato della celebrazione del giudizio di appello; ritenuto che il termine prescrizionale risulta ampiamente decorso in data 14 luglio 2013, di modo che occorre rilevare immediatamente, ex art. 129, comma 1, cod. proc. pen., non risultando evidenti cause di proscioglimento nel merito, l'estinzione per intervenuta prescrizione del reato; che la suddetta declaratoria determina l'annullamento senza rinvio della sentenza di condanna, con assorbimento delle residue censure.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il C si4lier estensore Il Presidente