Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and procedural violations.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal filed by Ottaviano Di Giacinto inadmissible and ordered him to pay court costs. The court ruled that the first two grounds lacked concrete specificity and attempted to re-evaluate evidence outside the scope of appellate review. Furthermore, the third ground regarding mitigating circumstances was rejected because it was not properly deduced as an appeal reason and lacked necessary argumentation. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was condemned to pay expenses and a fine to the State.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 648 cod. pen.; Art. 323-bis e 62-bis cod. pen. Appeals must be specific and substantiated; vague qualifications or failure to properly deduce grounds as appeal reasons render the appeal inadmissible.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI GIACINTO OTTAVIANO nato a CELLINO ATTANASIO il 12/05/1955 avverso la sentenza del 04/07/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Ottaviano Di Giacinto; considerato che i primi due motivi di ricorso, in punto di qualificazione giuridica del fatto, sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 648 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento, in assenza di specifiche allegazioni dell'imputato (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che il terzo motivo, con il quale si censura il mancato riconoscimento delle attenuanti di cui agli artt. 323-bis e 62-bis cod. pen., non è consentito in sede di legittimità perché la prima censura non risulta essere stata specificamente dedotta come motivo di appello secondo quanto prescritto, a pena di inammissibilità, dall'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., e la seconda violazione di legge è stata meramente inserita nelle conclusioni dell'appello senza il minimo apparato argomentativo di supporto; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1