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Ordinanza — n. 19089/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding evidentiary assessment and procedural violations.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19089/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Marco Molinari inadmissible due to a lack of concrete specificity in its arguments. The appellant challenged the lower court's evaluation of evidence, particularly the admissibility of statements from a deceased victim, but failed to identify specific procedural errors. The court ruled that general complaints about the persuasiveness of the judgment or the weight of evidence do not constitute grounds for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 512 c.p.p.; Art. 6 CEDU: General complaints regarding the persuasiveness or weight of evidence, or requests for a different evaluation of facts, are inadmissible in cassation unless they point to specific and decisive misreadings of procedural emergencies.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility specificity of grounds evidentiary assessment review deceased victim statements contradictory trial rights diritto di non autoincriminarsi verosimiglianza della persecuzione facoltà di astenersi dal testimoniare

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 512 c.p.p.
Art. 6 CEDU
senza che ciò comporti, anche quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in assenza di un intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez.
art. 512 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. F, n. 43285 del 08/08/2019, Espedito, Rv. 277471-02
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLINARI MARCO nato a IESPLO il 06/11/1973 avverso la sentenza del 09/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Marco Molinari; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di prova della penale responsabilità, è privo di concreta specificità, non confrontandosi appieno con il percorso argomentativo della sentenza impugnata, e tende comunque a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4, evidenziando comunque la presenza di ulteriori elementi a carico oltre alle dichiarazioni della PO deceduta); che, in tema di letture dibattimentali, il decesso della persona offesa, già sentita nel corso delle indagini preliminari, integra un'ipotesi di impossibilità di natura oggettiva che consente l'acquisizione e l'utilizzabilità delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 512 cod. proc. pen. senza che ciò comporti, anche quando la sentenza di condanna si fondi in modo esclusivo o significativo su tali dichiarazioni, una violazione dell'art. 6 CEDU, in assenza di un intento di sottrarsi al contraddittorio dibattimentale (Sez.

F, n. 43285 del 08/08/2019, Espedito, Rv. 277471-02), di modo che il profilo di censura risulta manifestamente infondato; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci