Appeal against conviction dismissed for inadmissibility due to waived grounds and non-appealable sentencing errors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Gianluca Pacella inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Pacella challenged a second-instance conviction regarding waived grounds, the lack of assessment of release conditions under Article 129 of the Criminal Procedure Code, and sentencing errors not covered by statutory limits. The court ruled that such grievances are legally inadmissible in appeal proceedings, citing established precedent that these specific defects do not justify reopening the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 129 c.p.p.: Grievances regarding waived grounds, non-assessment of release conditions, and sentencing determinations falling outside statutory limits are inadmissible in appeals.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PACELLA GIANLUCA nato a FOGGIA il 26/01/1993 avverso la sentenza del 12/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Gianluca Pacella; considerato che, in tema di concordato in appello, sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. e, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa da quella prevista dalla legge (Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 202