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Ordinanza — n. 19086/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19086/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19086/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMPOLI MASSIMILIANO nato a ATRI il 11/12/1982 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Massimiliano Ciampoli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'interversione del possesso); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, in termini del tutto generici, la intervenuta prescrizione del reato, oltre ad essere privo di specificità, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19086/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3 e 4 sull'interversione del possesso); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, in termini del tutto generici, la intervenuta prescrizione del reato, oltre ad essere privo di specificità, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez.

Parole chiave

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impiego illecito di valori patrimoniali appropriazione indebita di beni demaniali appropriazione indebita ripetizione dell'indebito spese giustificate dall'uso commerciale bene acquisito in sostituzione degli acquisti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CIAMPOLI MASSIMILIANO nato a ATRI il 11/12/1982 avverso la sentenza del 15/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimiliano Ciampoli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con argomentazioni esenti da criticità giustificative, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sull'interversione del possesso); considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale si deduce, in termini del tutto generici, la intervenuta prescrizione del reato, oltre ad essere privo di specificità, è manifestamente infondato alla luce del consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (Sez.

U., n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv. 217266), secondo cui l'inammissibilità del ricorso preclude il rilievo della eventuale prescrizione maturata successivamente alla sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, 11 1