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Ordinanza — n. 19084/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19084/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19084/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCAURELIO PINO MAURO nato il 25/03/1980 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Pino Mauro Marcaurelio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4, ove si evidenziano la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato, come desumibile dai precedenti penali); osservato che l'ulteriore censura, con la quale si critica l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., oltre ad essere priva di concreta specificità, è manifestamente infondata in quanto si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati probatori, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da criticità giustificative e non sindacabile in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che l'ultimo motivo, inerente alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, non è consentito ed è comunque manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, il difensore che non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412- 02); che, inoltre, il giudice non deve proporre, in ogni caso, l'applicazione di una pena sostitutiva in quanto è investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19084/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 4, ove si evidenziano la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato, come desumibile dai precedenti penali); osservato che l'ulteriore censura, con la quale si critica l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., oltre ad essere priva di concreta specificità, è manifestamente infondata in quanto si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati probatori, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da criticità giustificative e non sindacabile in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che l'ultimo motivo, inerente alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, non è consentito ed è comunque manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, il difensore che non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412- 02); che, inoltre, il giudice non deve proporre, in ogni caso, l'applicazione di una pena sostitutiva in quanto è investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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circostanze attenuanti obbligo di ridurre il danno decisione giustificata dell'assicuratore prova insufficiente dell'aggravamento clinico ricorso per risarcimento danni condono delle spese procedurali
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARCAURELIO PINO MAURO nato il 25/03/1980 avverso la sentenza del 27/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pino Mauro Marcaurelio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 4, ove si evidenziano la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato, come desumibile dai precedenti penali); osservato che l'ulteriore censura, con la quale si critica l'omesso riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6, cod. pen., oltre ad essere priva di concreta specificità, è manifestamente infondata in quanto si censurano supposti travisamenti del fatto o della prova basati su elementi che attengono, ex adverso, all'interpretazione dei dati probatori, idoneamente svolta dai giudici del merito, con motivazione esente da criticità giustificative e non sindacabile in questa sede (si veda, in particolare, pag. 4); ritenuto che l'ultimo motivo, inerente alle sanzioni sostitutive delle pene detentive brevi, non è consentito ed è comunque manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, il difensore che non abbia sollecitato l'esercizio, da parte del giudice, dei poteri di sostituzione delle pene detentive brevi non può, in sede di impugnazione, dolersi del fatto che non gli sia stato dato l'avviso di cui all'art. 545- bis, comma 1, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412- 02); che, inoltre, il giudice non deve proporre, in ogni caso, l'applicazione di una pena sostitutiva in quanto è investito, al riguardo, di un potere discrezionale, sicché l'omessa formulazione, subito dopo la lettura del dispositivo, dell'avviso di cui all'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen., non comporta la nullità della sentenza, presupponendo un'implicita valutazione dell'insussistenza dei presupposti per accedere alla misura sostitutiva (Sez. 2, n. 43848 del 29/09/2023, D., Rv. 285412); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così