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Ordinanza — n. 19083/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19083/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19083/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ANGELIS PIERO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 21/04/1983 CAROSI MANUEL nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 21/07/1987 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19083/2024 — snpen · Corte di Cassazione: seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ANGELIS PIERO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 21/04/1983 CAROSI MANUEL nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 21/07/1987 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

Parole chiave

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truffa in materia di prestazioni abbandono del procedimento per truffa reato economico danno patrimoniale procurato con astuzia falsificazione di monete conseguimento fraudolento di una prestazione
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DE ANGELIS PIERO nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 21/04/1983 CAROSI MANUEL nato a SAN BENEDETTO DEL TRONTO il 21/07/1987 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di De Angelis Piero e di Carosi Manuel, distinti ma dal contenuto testualmente sovrapponibile; ritenuto che il primo e il secondo motivo di entrambi i ricorsi, con cui si contesta - sotto il profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione - la configurabilità nel caso di specie del delitto di truffa per l'asserito difetto di ingiusto profitto e danno, sono reiterativi e manifestamente infondati, avendo la Corte abruzzese già correttamente evidenziato - p. 4 - individuavano, conformemente alla formale contestazione, l'esito del meccanismo fraudolento nell'ottenimento delle ricevute e delle bollette già quietanzate senza versare quanto dovuto (ciò che integra sicuramente un danno patrimoniale, essendosi concessa la prova documentale di un pagamento mai ricevuto); rilevato, pertanto, che entrambi i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Cons stensore Il Pre