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Ordinanza — n. 19082/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19082/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19082/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOMO TERESA nato a NAPOLI il 25/02/1979 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Teresa Buonomo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19082/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581 cod. proc. pen. in quanto non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225;

Parole chiave

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cognizione del ricorso per cassazione abbandono del procedimento per truffa motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali istruzione penale per appropriazione indebita istanza di revisione penale

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
Letto il ricorso di Teresa Buonomo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUONOMO TERESA nato a NAPOLI il 25/02/1979 avverso la sentenza del 23/06/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Teresa Buonomo; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non è scandito dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, nella specie, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici (Sez. 2, n. 4132 del 18/10/2019, dep. 2020, Slavov, Rv. 278225;

Sez. 5, n. 18968 del 18/01/2017, F., Rv. 271060), le doglianze difensive dell'appello, meramente riproposte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 3-6, in tema di provenienza furtiva dell'assegno, di evidente consapevolezza di tale provenienza da parte dell'imputata, di condotte successive e autonomo di impossessamento tali da integrare la fattispecie di furto, consumato e tentato, aggravato dal mezzo fraudolento); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19