Italian court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specificity and repetitive arguments regarding criminal liability.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Corte di Cassazione declared Giuseppe Placidi's appeal inadmissible for failing to provide specific grounds beyond generic criticisms already rejected at the appellate level. The court found the appellant's argument that the facts constituted only a civil wrong rather than a crime to be a mere repetition of previously disattested points without new legal substance. Consequently, the appeal was dismissed, the appellant was ordered to pay court costs and a fine, while the civil party was not charged with costs due to their lack of substantive counter-arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds lack specificity and merely repeat arguments already rejected by the lower court without offering new elements of debate.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PLACIDI GIUSEPPE nato a PESCARA il 25/09/1960 avverso la sentenza del 18/04/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Placidi Giuseppe; Lette le conclusioni dell'avv. Maria Pierfelice per la parte civile; ritenuto che l'unico, stringato motivo di ricorso, con il quale si contesta la rilevanza penale del fatto (dovendosi asseritamente configurare un mero illecito civile), è privo di specificità poiché è fondato su generici profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con corretti argomenti logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 3 e 4 sulle prove della condotta che integrava gli artifici e raggiri della truffa); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; che il ricorrente non deve, però, essere condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile, dal momento che quest'ultima non ha offerto nessun elemento di dibattito centrato sulle questioni oggetto del ricorso, idoneo a offrire una valida piattaforma argomentativa di contrasto alle avverse ragioni (cfr.
Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713; Sez. 2, n. 12784 del 23/01/2020, Tamborrino, Rv. 278834).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Con 4er/e estensore Il Pres