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Ordinanza — n. 19077/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to late filing of exclusion of punishability plea.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19077/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the plea for exclusion of punishability under Article 131-bis of the Penal Code was not raised as a ground of appeal, violating procedural continuity. The appellant argued for a re-evaluation of evidence regarding the frame number and general mitigating circumstances, but the court noted these were merely factual complaints lacking specific legal arguments. Consequently, the appeal was rejected as it failed to meet the strict requirements for raising new causes of exclusion at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: A plea for exclusion of punishability must be raised as a ground of appeal; failure to do so renders the subsequent cassation appeal inadmissible.

Parole chiave

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exclusion of punishability procedural inadmissibility chain of devolution appeal grounds penal code article 131-bis sanzioni pecuniarie motivi di cassazione modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva, come espressamente previsto all'art. 606, comma 3, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
3), che la doglianza sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva, come espressamente previsto all'art.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
3), che la doglianza sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAGIOIA PASQUALE nato a FOGGIA il 03/03/1979 avverso la sentenza del 12/07/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lagioia Pasquale; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto di ricettazione contestato, al mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per speciale tenuità del fatto e delle circostanze attenuanti generiche, sono meramente riproduttivi di doglianze in fatto finalizzate ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate con corretti argomenti logici e giuridici dai giudici di merito (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 sull'evidente alterazione del numero di telaio quale prova del dolo del delitto contestato); che, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 3), che la doglianza sull'omessa applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello con evidente interruzione della catena devolutiva, come espressamente previsto all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e la conferma della statuizione di primo grado (pari al minimo edittale, per quanto attiene alla reclusione, con la diminuente del rito) risulta dunque già giustificata con quanto considerato negando le attenuanti generiche; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Consig e estensore oEpOSnTATA CANC,„ely_ERIA Il Presi nte