Cassation appeal dismissed for inadmissibility as the court cannot re-evaluate evidence or logic of lower court judgments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Filipponi Tonino inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in its factual assessment and logical reasoning regarding the defendant's liability for robbery. The court rejected this, ruling that the law prohibits the cassation judge from re-evaluating evidence or testing the logical soundness of the lower court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate the evidence presented or test the logical consistency of the lower court's reasoning, as it is strictly bound by the findings of the appellate court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FILIPPONI TONINO nato a ASCOLI PICENO il 13/02/1977 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Filipponi Tonino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato di rapina contestato, prospettando - mediante censure in punto di fatto - un'alternativa lettura dei dati processuali, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, disattendendo le medesime doglianze già oggetto dell'atto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato (si vedano, in particolare, pagg. 8- 12), rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Co I re estensore Il P