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Ordinanza — n. 19075/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning and wrong legal qualification for extortion.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19075/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Maiorana Elio inadmissible, ordering him to pay costs. The appellant argued the lower court lacked proper reasoning regarding evidence and misqualified the crime as extortion rather than arbitrary exercise of rights. The court rejected these claims, stating that the Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or challenge the logical consistency of the trial court's reasoning, which was already thoroughly addressed on appeal.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; The Court of Cassation cannot re-evaluate evidence or challenge the logical consistency of the trial court's reasoning, as it is bound by the procedural preclusion against substituting its own assessment for that of the lower courts.

Parole chiave

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procedural preclusion Court of Cassation limits lack of reasoning legal qualification error extortion vs arbitrary rights motivi di cassazione difetto di motivazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAIORANA ELIO nato a MESSINA il 18/08/1967 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maiorana Elio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di responsabilità dell'imputato per i reati contestati, prospettando un diverso giudizio di rilevanza o comunque di attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che il giudice di merito, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze in fatto già oggetto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione di responsabilità dell'imputato e della sussistenza dei reati contestati (si vedano, in particolare, pagg. 8-12); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel reato di estorsione in luogo di quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è privo di concreta specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già vagliati e respinti dai giudici di merito - anche mediante il richiamo alla sentenza di primo grado - con corretti argomenti logici e giuridici alla luce delle circostanze del fatto, come risultanti dal compendio probatorio agli atti (si veda, in particolare, pag. pp. 12-13, ove si ribadisce che Maiorana ben sapeva di non avere alcun diritto di credito); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in dat