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Ordinanza — n. 19074/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for trafficking due to lack of specific grounds and invalidity of charges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19074/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeals filed by Fall Sokhna and Gueye Mamadou inadmissible. The appellants argued for the nullity of charges and violations of procedural articles regarding evidence and leniency, but the court found these arguments generic and lacking specific correlation to the lower court's reasoning. Consequently, the appeals were rejected, and the appellants were ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.; Appeals lacking specific grounds and failing to correlate with the lower court's reasoning are inadmissible under Article 591, paragraph 1, letter c) of the Code of Criminal Procedure.

Parole chiave

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inadmissible appeals lack of specificity generic arguments procedural violation trafficking conviction court costs Cassazione mancata prova di parzialità

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FALL SOKHNA nato il 13/08/1963 GUEYE MAMADOU nato il 09/03/1961 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi, presentati con un unico atto, nell'interesse di Gueye Mamadou e Fall Sokhna; ritenuto che il primo motivo dei ricorsi, con il quale si eccepisce la nullità del capo di imputazione per genericità dello stesso, è manifestamente infondato e la Corte di merito ha confermato l'ordinanza di rigetto del giudice di primo grado con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 7); considerato che il secondo e il terzo motivo dei ricorsi, con cui si contesta il vizio della motivazione in ordine alla prova posta a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità degli imputati per il reato di ricettazione loro ascritto e la violazione degli artt. 195 e 197 cod. proc. pen., sono privi di specificità perché fondati su generici argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame (si vedano, in particolare, pagg. 7 e 8 sulla responsabilità derivante non solo dalle dichiarazioni del teste ma anche dalla mancata allegazione della titolarità di una licenza all'uso dei marchi o della legittima provenienza della merce e sulla tipologia della merce recante una variegata gamma di marchi notori); che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; osservato che il quarto motivo dei ricorsi, con il quale si lamenta il mancato riconoscimento della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è altresì manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ne ha escluso i presupposti con motivazione esente da vizi logici e giuridici, con la quale peraltro il ricorrente omette del tutto di confrontarsi (si veda, in proposito, pag. 8, ove si sottolinea la sistematicità delle condotte); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Co sigrere estensor