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Ordinanza — n. 19073/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding statutory mitigation under Article 62 of the Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19073/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of concrete specificity in the argument challenging the denial of statutory mitigation. The appellant argued for leniency, but the court found the reasoning contradicted established case law requiring a 'real offer' of compensation under civil law when the victim refuses settlement. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 62, para. 1, no. 6 of the Penal Code; Art. 1209 et seq. of the Civil Code: An appeal challenging the denial of mitigation for remorse is inadmissible if it lacks concrete specificity, as the law requires a real offer of compensation to the victim, not merely a declaration of satisfaction, to establish genuine repentance.

Parole chiave

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statutory mitigation Article 62 Penal Code real offer of compensation inadmissible appeal resipiscence requirement court costs Cassazione revoca del permesso di dimora

Disposizioni normative citate

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Art. 62, para. 1, no. 6 of the Penal Code
Letto il ricorso di Abdelfttah Ben Bella; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n.
Art. 1209 et seq. of the Civil Code

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556
Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, Maier Líuk, Rv. 282424
Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02
Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEN BELLA ABDELFTTAH nato il 10/06/2001 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Abdelfttah Ben Bella; considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., è privo di concreta specificità e, comunque, manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, ai fini della configurabilità dell'attenuante di cui all'art. 62, primo comma, n. 6), cod. pen., qualora la persona offesa non abbia accettato il risarcimento, è necessario che l'imputato proceda ad "offerta reale" dell'indennizzo ai sensi degli artt. 1209 e ss. cod. civ., in modo che la somma sia a completa disposizione della persona offesa e che successivamente il giudice possa valutare l'adeguatezza e la riconducibilità ad una effettiva resipiscenza del reo (Sez. 2, n. 56380 del 07/11/2017, Avventurato, Rv. 271556); che, inoltre, l'eventuale dichiarazione satisfattiva resa dalla parte lesa non è ex se vincolante, essendo rimesso al sindacato del giudice di merito l'apprezzamento dell'avvenuto ravvedimento del reo e della neutralizzazione della sua pericolosità sociale, che l'integrale risarcimento del danno implica (Sez. 5, n. 116 del 08/10/2021, dep. 2022, Maier Líuk, Rv. 282424;

Sez. 2, n. 51192 del 13/11/2019, C., Rv. 278368 - 02); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il