Sentenza — n. 19072/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DALLA NORA EMILIANO nato a LATINA il 13/04/1990 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Dell Nora Emiliano; Letta la memoria dell'avv. Paolo Silipo, con allegata remissione di querela da parte del procuratore speciale avv. Lucio Teson e contestuale accettazione dell'imputato (cfr. verbale Questura di Latina in data 5 febbraio 2024); Ritenuto che la sentenza di condanna va dunque annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela; che il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese processuali, non essendosi diversamente convenuto nell'atto di remissione (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 19072/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Paolo Silipo, con allegata remissione di querela da parte del procuratore speciale avv. Lucio Teson e contestuale accettazione dell'imputato (cfr. verbale Questura di Latina in data 5 febbraio 2024); Ritenuto che la sentenza di condanna va dunque annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela; che il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese processuali, non essendosi diversamente convenuto nell'atto di remissione (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
Parole chiave
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Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DALLA NORA EMILIANO nato a LATINA il 13/04/1990 avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Dell Nora Emiliano; Letta la memoria dell'avv. Paolo Silipo, con allegata remissione di querela da parte del procuratore speciale avv. Lucio Teson e contestuale accettazione dell'imputato (cfr. verbale Questura di Latina in data 5 febbraio 2024); Ritenuto che la sentenza di condanna va dunque annullata perché il reato è estinto per intervenuta remissione della querela; che il ricorrente, querelato, va condannato al pagamento delle spese processuali, non essendosi diversamente convenuto nell'atto di remissione (art. 340, comma 4, cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso, in data 19 marzo 2024 stensore Il