Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding exclusion of punishability due to minor offense.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Salkanovic Diego inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to apply the exclusion of punishability for minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning logically and legally sound in denying the exclusion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the appellate court's refusal to apply the exclusion of punishability for minor offenses is based on sound legal reasoning without logical or juridical defects.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC DIEGO nato a ROMA il 02/07/1998 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salkanovic Diego; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello ne ha negato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5 sull'esclusione dei presupposti dell'art. 131-bis cod. pen., ove si richiamano, tra l'altro, recenti precedenti della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il C sihliere