Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19071/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of merit regarding exclusion of punishability due to minor offense.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19071/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Salkanovic Diego inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued that the Court of Appeal failed to apply the exclusion of punishability for minor offenses under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected this claim, finding the lower court's reasoning logically and legally sound in denying the exclusion.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 131-bis cod. pen.; The appeal is inadmissible when the appellate court's refusal to apply the exclusion of punishability for minor offenses is based on sound legal reasoning without logical or juridical defects.

Parole chiave

Generato dall'IA
exclusion of punishability minor offense appeal inadmissibility logical defects judicial reasoning Cassation review Article 131-bis ammende per infrazione procedurale

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 131-bis cod. pen.
5 sull'esclusione dei presupposti dell'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
5 sull'esclusione dei presupposti dell'art. 131-bis cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALKANOVIC DIEGO nato a ROMA il 02/07/1998 avverso la sentenza del 21/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salkanovic Diego; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, è manifestamente infondato in quanto il giudice di appello ne ha negato l'applicazione con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5 sull'esclusione dei presupposti dell'art. 131-bis cod. pen., ove si richiamano, tra l'altro, recenti precedenti della stessa indole); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il C sihliere