Italian Court dismisses appeal on criminal prescription and counterfeiting liability grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Bove Domenico inadmissible, ordering him to pay court costs and fines. The appellant argued that criminal liability for counterfeiting was irrelevant due to gross counterfeiting and that the theft charge had expired via prescription. The court rejected these claims, noting the first argument was merely repetitive of already dismissed points, while the second failed because the aggravated theft provision does not constitute an independent crime for prescription purposes, and the recidiva rule extended the limitation period.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 474 cod. pen.; Art. 648 cod. pen.: The claim that gross counterfeiting renders the underlying criminal liability irrelevant is rejected as contrary to established case law; furthermore, the aggravated form of theft constitutes a mitigating circumstance rather than an independent offense, meaning prescription must be calculated based on the base penalty, which is then extended by the rule on repeated recidiva.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOVE DOMENICO nato a MADDALONI il 18/09/1974 avverso la sentenza del 25/05/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Bove Domenico; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il reato presupposto di cui all'art. 474 cod. pen., peraltro dichiarato estinto per prescrizione, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente da illogicità e conforme al consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità sull'irrilevanza della contraffazione grossolana congruamente richiamato (si veda, in particolare, pag. 3, sulla buona fattura dei prodotti recanti marchi contraffatti, di evidente efficacia decettiva); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione alla mancata declaratoria di estinzione del reato di ricettazione per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato in quanto il delitto non risulta essersi prescritto alla data della sentenza di appello fermo restando che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in tema di ricettazione, l'ipotesi attenuata prevista dal secondo (attuale quarto) comma dell'art. 648 cod. pen. non costituisce una autonoma previsione incriminatrice, ma una circostanza attenuante speciale, ne consegue che, ai fini dell'applicazione della prescrizione, deve aversi riguardo alla pena stabilita dal primo comma del predetto articolo (Sez. 2, n. 14767 del 21/03/2017, Aquaro, Rv. 269492) e che il termine così calcolato deve essere ulteriormente aumentato per effetto della ritenuta recidiva reiterata specifica e infraquinquennale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Cohs ler estensore I