Cassation court dismisses appeal claiming procedural defects in abbreviated appeal regarding evidence and witness identification.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Oro Michele inadmissible, rejecting claims regarding the identification of the accused and the lack of decisive evidence. The court held that in abbreviated appeals, parties only have a facultative right to request evidence integration, not a right to collect it, and that the lower court's discretion in excluding further investigation was valid. Furthermore, the court ruled that witness identification records serve as declarative statements rather than formal witness testimonies, meaning their probative value depends on their content rather than strict procedural formalities.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 603, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 213 cod. proc. pen.: In abbreviated appeals, parties possess only a facultative right to request evidence integration, not a right to collect it; witness identification records constitute declarative statements whose probative value derives from their content, not from formalities required for personal recognition.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ORO MICHELE nato a LUCERA il 24/09/1963 avverso la sentenza del 17/04/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Oro Michele; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale genericamente si deduce il vizio di motivazione in ordine all'individuazione dell'imputato quale autore del reato contestato, è finalizzato ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate dai giudici di merito (si veda, in particolare, pag. 4-5, ove ci concorda con la ricostruzione operata in primo grado); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel giudizio abbreviato d'appello le parti sono titolari di una mera facoltà di sollecitazione del potere di integrazione istruttoria, esercitabile dal giudice ex officio nei limiti della assoluta necessità ai sensi dell'art. 603, comma 3, cod. proc. pen., atteso che in sede di appello non può riconoscersi alle parti la titolarità di un diritto alla raccolta della prova in termini diversi e più ampi rispetto a quelli che incidono su tale facoltà nel giudizio di primo grado (Sez. 2, n. 5629 del 30/11/2021 dep. 17/02/2022, Granato, Rv. 282585); d'altronde, il giudice di merito, a pagina 5, nell'esercizio del potere discrezionale che gli è proprio, ha escluso la necessità di una rinnovazione istruttoria alla luce del compendio probatorio agli atti; che è precluso per la Corte di cassazione non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno (tra le altre, Sez.
U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge per l'inutilizzabilità e omessa verifica dei verbali di ricognizione contestati dalla difesa e l'assenza di motivazione sul punto, è manifestamente infondato in quanto secondo il principio di diritto affermato in sede di legittimità, l'individuazione, personale o fotografica, di un soggetto, compiuta nel corso delle indagini preliminari, costituisce una manifestazione riproduttiva di una percezione visiva e rappresenta una specie del più generale concetto di dichiarazione, sicché la sua forza probatoria non discende dalle modalità formali del riconoscimento bensì dal valore della dichiarazione confermativa, alla stessa stregua della deposizione testimoniale, e non dalle formalità di assunzione previste dall'art. 213 cod. proc. pen. per la ricognizione personale, utili ai fini della efficacia dimostrativa secondo il libero apprezzamento del giudice (Sez. 5, n. 23090 del 10/07/2020, Signorelli, Rv. 279437); che le censure in punto di valutazione della prova proposte si risolvono nella enucleazione di minime incongruenze che non incidono sulla completezza e linearità della sentenza impugnata complessivamente valutata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore del