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Ordinanza — n. 19067/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for recidivism and sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19067/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione declared the appeal by Romanelli Giuseppe inadmissible, rejecting claims regarding recidivism, mitigating circumstances, and sentencing. The court found the lower court's reasoning sufficient to address the contested recidivism and noted that sentencing discretion falls within the trial judge's authority under the Penal Code. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: The appellate court need not consider every favorable or unfavorable element but only those deemed decisive, and sentencing discretion allows for general expressions of congruity unless the penalty vastly exceeds the statutory average.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism legal assessment sentencing discretion principles mitigating circumstances denial procedural costs award attenuazione della pena recidiva nell'infrazione criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROMANELLI GIUSEPPE nato a CASALNUOVO DI NAPOLI il 18/02/1964 avverso la sentenza del 28/06/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Romanelli Giuseppe; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, anche in relazione all'aumento per continuazione, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha confermato l'applicazione della recidiva a pagina 7 con corretti argomenti giuridici, evidenziando la proclività a delinquere dell'imputato e la sua vicinanza ad ambienti delinquenziali organizzati; che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego delle predette circostanze, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o rilevanti nonché all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 7); che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti per continuazione, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (come avvenuto a pagine 7 e 8) e, in ogni caso quando è inferiore alla media edittale è sufficiente che il giudice, per assolvere al proprio obbligo di motivazione, utilizzi espressioni del tipo:

«pena congrua», «pena equa» o «congruo aumento», essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta la mancata revoca della confisca della somma di denaro sequestrata all'imputato, è privo di specificità poiché è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si veda, in particolare, pag. 8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Co