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Ordinanza — n. 19066/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19066/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19066/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FUSCO GONNELLI MAILA nato a LIVORNO il 17/10/1980 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Maila De Fusco Gonnelli; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo, inerente all'omessa esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta; che, inoltre, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché, trattandosi di un motivo di gravame genericamente prospettato, la relativa questione non ha formato oggetto dei motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 581 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 19066/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 3); considerato che il secondo motivo, inerente all'omessa esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta; che, inoltre, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché, trattandosi di un motivo di gravame genericamente prospettato, la relativa questione non ha formato oggetto dei motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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circostanze attenuanti prova di fatti negativi lacune probatorie difetto di motivazione mancata prova di parzialità prova liberatoria

Disposizioni normative citate

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art. 581 cod. proc. pen
3); considerato che il secondo motivo, inerente all'omessa esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE FUSCO GONNELLI MAILA nato a LIVORNO il 17/10/1980 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Maila De Fusco Gonnelli; ritenuto che il motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 3); considerato che il secondo motivo, inerente all'omessa esclusione della recidiva contestata, è privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti e degli elementi di fatto a sostegno della richiesta; che, inoltre, il giudice di appello ha correttamente omesso di pronunziarsi sul punto perché, trattandosi di un motivo di gravame genericamente prospettato, la relativa questione non ha formato oggetto dei motivi di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1