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Ordinanza — n. 19064/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19064/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19064/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI ALESSIO nato a PINEROLO il 03/01/1993 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI; Letto il ricorso di Arcuri Alessio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha motivato il rigetto dell'istanza con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19064/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha motivato il rigetto dell'istanza con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione legittimazione a ricorrere censure procedurali allegazioni insufficientemente motivate motivazione sufficiente
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARCURI ALESSIO nato a PINEROLO il 03/01/1993 avverso la sentenza del 31/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Arcuri Alessio; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce il vizio di motivazione del provvedimento impugnato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al diniego di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale, nell'esercizio del potere discrezionale che le è proprio, ha motivato il rigetto dell'istanza con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 5); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Cori ere estensore Il Preside