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Ordinanza — n. 19063/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19063/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19063/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIRPOLI GENNARO nato a TORRE DEL GRECO il 04/04/1982 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Gennaro Zirpoli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla questione di legittimità costituzionale eccepita, oltre ad essere privo di specificità, è anche manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 9); che, invero, come legittimamente osservato dalla Corte di merito, la scelta di non prevedere, per il concorso nel reato di rapina, un'attenuazione della pena nell'ipotesi in cui il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi, costituisce espressione di discrezionalità legislativa che, non sconfinando nell'irragionevolezza, è insindacabile sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen. relativa ai reati di furto, semplice o aggravato, furto in abitazione e furto con strappo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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art. 625-bis cod. pen; Ordinanza — n. 19063/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6 - 9); che, invero, come legittimamente osservato dalla Corte di merito, la scelta di non prevedere, per il concorso nel reato di rapina, un'attenuazione della pena nell'ipotesi in cui il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi, costituisce espressione di discrezionalità legislativa che, non sconfinando nell'irragionevolezza, è insindacabile sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen. relativa ai reati di furto, semplice o aggravato, furto in abitazione e furto con strappo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina partecipazione al reato infrazione privilegiata favoreggiamento reato mancato altri reati

Disposizioni normative citate

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art. 625-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZIRPOLI GENNARO nato a TORRE DEL GRECO il 04/04/1982 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gennaro Zirpoli; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si deducono vizi motivazionali in relazione alla questione di legittimità costituzionale eccepita, oltre ad essere privo di specificità, è anche manifestamente infondato in quanto, dalla lettura del provvedimento impugnato, i vizi motivazionali sono smentiti dalla presenza di ampia argomentazione, sostenuta da corretti argomenti giuridici e connotata da lineare e coerente logicità (si vedano, in particolare, pagg. 6 - 9); che, invero, come legittimamente osservato dalla Corte di merito, la scelta di non prevedere, per il concorso nel reato di rapina, un'attenuazione della pena nell'ipotesi in cui il colpevole, prima del giudizio, abbia consentito l'individuazione dei correi, costituisce espressione di discrezionalità legislativa che, non sconfinando nell'irragionevolezza, è insindacabile sotto il profilo della disparità di trattamento rispetto all'attenuante speciale di cui all'art. 625-bis cod. pen. relativa ai reati di furto, semplice o aggravato, furto in abitazione e furto con strappo; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 ma