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Ordinanza — n. 19061/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for lack of specificity regarding generic mitigating circumstances under Art. 62-bis Penal Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19061/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Damiano Catapano inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to recognize generic mitigating circumstances, arguing for their application. The court ruled that such circumstances require specific positive elements deduced by the party and that the trial judge need not consider every favorable or unfavorable element, only those deemed decisive or the absence of positive ones.

Regesto Legislator

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Art. 62-bis cod. pen.; The appeal against the denial of generic mitigating circumstances is inadmissible if it lacks concrete specificity, as the applicant bears the onus to deduce specific positive elements, and the trial judge's discretion is valid if motivated by a congruent reference to decisive negative elements or the lack of positive deductions.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances Art. 62-bis Penal Code specificity requirement burden of proof inadmissible appeal judicial discretion positive elements circostanze attenuanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 62-bis cod. pen.
6); che, invero, l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod.
art. 62-bis cod. pen
6); che, invero, l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATAPANO DAMIANO nato a TARANTO il 31/01/1985 avverso l'ordinanza del 24/07/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Damiano Catapano; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, oltre ad essere privo di concreta specificità, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (Si veda, in particolare, pag. 6); che, invero, l'applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. richiede elementi di segno positivo che la parte interessata ha l'onere di dedurre specificamente; che, inoltre, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza e/o mancata deduzione di elementi positivi; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 m