Italian Court dismisses appeal for inadmissibility as generic mitigation was properly denied by lower court.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Millas Shadei inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant contested the denial of generic mitigating circumstances, arguing the lower court failed to consider all favorable elements. The court ruled that judges need only reference decisive negative factors or the absence of positive ones, which the lower court did in this instance.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the lower court's denial of generic mitigation is based on a congruent reference to decisive negative factors or the absence of positive elements, without needing to address every single argument presented.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MILLAS SHADEI nato a DOLO il 20/09/1988 avverso la sentenza del 26/06/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Shadei Millas; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato in quanto i giudici del merito hanno correttamente esercitato la discrezionalità attribuita, ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento; che, invero, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 2); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo