Italian Court dismisses appeal for lack of specific grounds under Article 581 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by Article 581 of the Criminal Procedure Code. The appellant argued against the conviction and sentencing but failed to critically analyze the lower court's reasoning with necessary precision. Consequently, the court rejected the request for a re-evaluation of evidence and upheld the original judgment while ordering the appellant to pay procedural costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 c.p.p.; Art. 541 c.p.p.: An appeal must be specific and critical of the lower court's reasoning; generic complaints or attempts to re-evaluate evidence without pinpointing specific errors render the appeal inadmissible, and civil party costs are not awarded if their counsel performed no substantive work.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIUCCI LEONARDO nato a RIVOLI il 25/05/1975 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Leonardo Miucci; ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si contesta la sussistenza degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto, nonché la mancata sostituzione delle pene detentive brevi, sono privi dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto non scanditi dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata; che, invero, la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione; che, inoltre, le censure difensive tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione dì specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, ì giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 su responsabilità e qualificazione della condotta estorsiva, pagg. 7 e 8 sulle ragioni diniego delle sanzioni sostitutive); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; ritenuto, infine, che non debbano essere liquidate le spese alla parte civile„ tenuto conto che la disposizione di cui all'art. 541, comma 1, cod. proc. pen. presuppone che il giudice valuti la qualità della partecipazione al processo della parte civile, avendo quest'ultima l'onere di coltivare le proprie pretese fornendo un fattivo contributo alla dialettica del contraddittorio, sicché non può esservi condanna dell'imputato alla rifusione delle spese in favore della parte civile quando il difensore non abbia svolto alcuna attività e - come nel caso in esame - si sia limitato a depositare telematícamente conclusioni scritte e nota spese (Sez. 5, Sentenza n. 1144 del 07/11/2023, D., Rv. 285598 - 01;
Sez. 2, n. 6965 del 18/10/2018, Dep. 2019, Di Bartolo, Rv. 275524).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla sulle spese di parte civile. Così d