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Ordinanza — n. 19058/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19058/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal filed by Loriano Rosi inadmissible and ordered him to pay court costs. Rosi challenged the first-instance sentence regarding articles 132 and 133 of the Penal Code, arguing for a violation of reasoning and incorrect legal application. The court rejected this claim because the arguments were already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge with sufficient legal justification.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the grounds merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the court of first instance without providing a specific, distinct critical analysis of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific criticism repetition of arguments penal code articles court costs order controllo della commisurazione della pena commisurazione della pena individualizzazione della commisurazione penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
5 della sentenza impugnata, dove la legittimità della pena inflitta in primo grado è stata confermata facendo esplicito riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 cod.
art. 133 cod. pen
5 della sentenza impugnata, dove la legittimità della pena inflitta in primo grado è stata confermata facendo esplicito riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ROSI LORIANO nato a CASTIGLIONE DELLA PESCAIA il 05/10/1955 avverso la sentenza del 31/01/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Loriano Rosi; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e l'erronea applicazione della legge penale in ordine agli artt. 132 e 133 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 5 della sentenza impugnata, dove la legittimità della pena inflitta in primo grado è stata confermata facendo esplicito riferimento ai parametri previsti dall'art. 133 cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Consigli