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Ordinanza — n. 19057/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds regarding appellate court's factual findings and penalty responsibility.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19057/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the cassation appeal filed by Anna Comisi inadmissible due to a lack of specific grounds in both appeal motives. The appellant challenged the lower court's findings on criminal liability and the application of Article 54 of the Penal Code, but the court found these arguments too generic to warrant a re-evaluation of evidence. Consequently, the appeal was rejected because the appellate court's reasoning was logical and specific, falling outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 54 c.p.: The cassation court cannot re-evaluate evidence or substitute its own assessment of facts when the lower court's reasoning is specific and logically sound, as such reviews are precluded by the principle of specific grounds.

Parole chiave

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lack of specific grounds cassation inadmissibility factual findings review Article 54 Penal Code evidence re-evaluation obbligo di alloggio inviolabilità del domicilio infrazioni alle disposizioni sulla protezione dei conduttori

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 54 c.p.
Letto il ricorso di Anna Comisi; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia con riguardo alla prova degli elementi costitutivi del reato, che in relazione all'art. 54 cod.
art. 54 cod. pen
Letto il ricorso di Anna Comisi; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia con riguardo alla prova degli elementi costitutivi del reato, che in relazione all'art. 54 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COMISI ANNA nato a CATANIA il 08/07/1984 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Anna Comisi; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con il quale si contesta l'affermazione in ordine alla penale responsabilità, sia con riguardo alla prova degli elementi costitutivi del reato, che in relazione all'art. 54 cod. pen., sono privi di concreta specificità e tendono a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra la complessità delle ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, in tema di controllo sulla motivazione, alla Corte dì cassazione è normativamente preclusa la possibilità non solo di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma anche di saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione mediante un raffronto tra l'apparato argomentativo che la sorregge ed eventuali altri modelli di ragionamento mutuati dall'esterno, dovendo piuttosto verificare la coerenza strutturale della sentenza alla stregua degli stessi parametri valutativi da cui essa è geneticamente informata, ancorché questi siano ipoteticamente sostituibili da altri (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260); che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente esplicitato, con corretti argomenti logici e giuridici, le ragioni del loro convincimento, non sindacabili in questa sede (Si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3 dove viene confermata la capacità dimostrativa delle prove raccolte in ordine alla responsabilità per il reato di occupazione di un alloggio di proprietà delle Poste italiane); 2 (j? rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.