Cassation court dismisses appeal for lack of new grounds, citing appellate court's exclusive fact-finding power.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Sergio Cecchini inadmissible, ordering him to pay costs and fines. The appellant challenged the lower court's finding of criminal liability for insult and aggravated damage, arguing procedural flaws in the reasoning. The court ruled that these arguments merely repeated facts already examined and rejected by the Court of Appeal, which alone holds the power to evaluate evidence.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 1, n. 5 c.p.c.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements established by the court of first instance, reserving such assessment exclusively to the judge of the merits.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CECCHINI SERGIO nato a LIVORNO il 09/03/1957 avverso la sentenza del 29/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Cecchini Sergio; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si censura il vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e di danneggiamento aggravato contestati, sono meramente riproduttivi di profili di censura in punto di fatto già dedotti in appello e adeguatamente vagliati e disattesi dalla Corte di merito con motivazione esente da vizi logici e giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); che esula, in ogni caso, dai poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte: Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Coris iere estensore Il Presidente