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Ordinanza — n. 19053/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for seeking factual re-evaluation outside of legitimate review scope.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19053/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and identification of the accused, but the court found these claims outside the scope of cassation review. Consequently, the court rejected the request for factual re-examination and upheld the lower court's decision.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible when they seek a re-evaluation of evidentiary findings or factual determinations that fall outside the legitimate scope of legal review and lack specific identification of procedural errors.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility scope of legitimate review re-evaluation of evidence factual findings cassation procedural costs award esame e criteri di identificazione obbligo d'identificazione persecuzione individuale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIRABELLA ALFIO nato a CATANIA il 19/02/1982 avverso la sentenza del 22/02/2023 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso Mirabella Alfio; Letta la memoria dell'avv. Andrea Agatino Leonardi per il ricorrente; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce, reiterando censure già congruamente disattese, la mancata assunzione di una prova decisiva e il vizio di motivazione in ordine all'identificazione dell'imputato quale autore dei reati contestati, sono finalizzati ad ottenere una rivalutazione delle risultanze probatorie estranea al sindacato di legittimità e avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali già valorizzate, con corretti argomenti logici e giuridici, dai giudici di merito per rispondere alle medesime doglianze proposte in appello (si vedano, in particolare, pagg. 6 e 7); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta la violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione con i reati separatamente giudicati, è manifestamente infondato in quanto la Corte territoriale ha congruamente escluso la sussistenza del medesimo disegno criminoso alla luce della diversità dei luoghi e delle modalità delle azioni nonché dei correi coinvolti (si veda, in particolare, pag. 7-8); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Consiljrfestensore Il Pre