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Ordinanza — n. 19051/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed because sentencing discretion under Italian Penal Code cannot be reviewed for arbitrary increases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19051/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Antonio Incarnato inadmissible regarding the sentencing imposed by the Court of Appeal of Naples. The appellant argued against the punitive treatment, but the court held that sentencing discretion, including increases for continuous offenses, falls outside cassation review unless arbitrary or illogical. The court found the lower court adequately fulfilled its argumentative burden by referencing relevant Penal Code elements and using standard phrases like 'congruous penalty' without needing excessive detail.

Regesto Legislator

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Art. 133 cod. pen.; Sentencing discretion regarding punitive treatment and increases for continuous offenses cannot be the subject of a cassation appeal unless the determination is arbitrary or manifestly illogical.

Parole chiave

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sentencing discretion continuous offenses cassation inadmissibility punitive treatment Italian Penal Code arbitrary sentencing judicial motivation modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 133 cod. pen.
art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: INCARNATO ANTONIO nato a NAPOLI il 27/06/2003 avverso la sentenza del 13/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Incarnato; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, in punto di trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per i reati in continuazione, non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso il richiamo agli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. ritenuti decisivi o rilevanti ovvero attraverso espressioni del tipo "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", non essendo necessaria una specifica e dettagliata motivazione nel caso in cui venga irrogata una pena inferiore alla media edittale (si veda, in particolare, pag. 3); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 mar