Cassation appeal dismissed for lack of specificity regarding prescription and dismissal grounds under Art. 129.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds regarding the statute of limitations and dismissal causes. The appellant argued for the extinction of the crime via prescription and the absence of reasoning on dismissal under Article 129 of the Criminal Procedure Code. The court rejected this because the appellant failed to fully represent the procedural sequence and prove the expiration of the legal term, citing established case law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 129 cod. proc. pen.; The cassation appeal is inadmissible if it alleges the court's failure to raise prescription ex officio without the appellant providing a complete representation of the procedural sequence and demonstrating the expiration of the legal term.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GRASSI SAMUELE nato a FORMIGINE il 16/10/1980 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Grassi Samuele; ritenuto che il ricorso, con il quale si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione e all'assenza di motivazione circa l'inesistenza delle cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., è carente del requisito della specificità dei motivi e, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, è inammissibile il ricorso per cassazione che deduca l'omesso rilievo ex officio da parte del giudice di merito della prescrizione del reato, quando il ricorrente non fornisca compiuta rappresentazione della sequela procedimentale e non dimostri, alla luce della stessa, l'intervenuta maturazione del termine di legge la prescrizione (Sez. 2, n. 35791 del 29/05/2019, Di Paoli, Rv. 277495); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Coni estensore Il Presi