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Ordinanza — n. 19048/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for lack of specific grounds regarding evidence and recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19048/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible due to a lack of specific grounds required by criminal procedure law. The appellant challenged the lower court's evaluation of evidence and the exclusion of recidivism, but the court found these arguments generic and repetitive without critical analysis of the original judgment. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and fines.

Regesto Legislator

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Art. 581 cod. proc. pen.; Art. 441, comma 5 cod. proc. pen.; Art. 69 cod. pen.: Appeals must contain specific, critical grounds; generic complaints regarding evidentiary weight or discretionary sentencing balances are inadmissible.

Parole chiave

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lack of specificity criminal appeal evidence evaluation recidivism exclusion discretionary sentencing inadmissible appeal court costs motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581 cod. proc. pen.
è del tutto priva dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod.
Art. 441, comma 5 cod. proc. pen.
2 e 3); osservato che la censura inerente al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria previsti dall'art. 441, comma 5 cod. proc. pen.
Art. 69 cod. pen.
art. 441, comma 5 cod. proc. pen
2 e 3); osservato che la censura inerente al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria previsti dall'art. 441, comma 5 cod. proc. pen.
art. 581 cod. proc. pen
è del tutto priva dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen.
art. 69 cod. pen
art. 133 cod. pen
245931); che, invero, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ERRIO MARIANO nato a NAPOLI il 05/11/1980 avverso la sentenza del 07/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Mariano D'Errio; osservato che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la prova degli elementi costitutivi del reato e, di conseguenza, la qualificazione giuridica del fatto come rapina impropria, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, in particolare, non sono consentite tutte le doglianze che censurano la persuasività, l'adeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento; che, invero, i giudici del merito hanno ampiamente vagliato e disatteso, con corretti argomenti logici e giuridici, le doglianze difensive dell'appello, meramente riprodotte in questa sede (si vedano, in particolare, pagg. 2 e 3); osservato che la censura inerente al mancato esercizio dei poteri di integrazione probatoria previsti dall'art. 441, comma 5 cod. proc. pen.

è del tutto priva dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto si prospettano deduzioni generiche, senza la puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, dunque, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta la mancata esclusione della recidiva, è privo di specificità in quanto le censure difensive, non scandite dalla necessaria analisi critica delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla Corte di merito (si veda pag. 4); che, invero, che la mancanza di specificità dei motivi di ricorso deve essere apprezzata non solo per la loro genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'apparenza degli stessi allorché omettano di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso;osservato che l'ulteriore motivo, con il quale si contesta il giudizio di comparazione di cui all'art. 69 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità in quanto le statuizioni relative al bilanciamento tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente motivazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che, invero, la soluzione dell'equivalenza può ritenersi congruamente motivata laddove il giudice del merito si sia limitato a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto ovvero abbia fatto riferimento anche ad uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si veda pag. 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle am