Cassation appeal dismissed for lack of specificity and arbitrary sentencing review in criminal case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court misinterpreted evidence or applied incorrect sentencing criteria. The appellant argued for a re-evaluation of facts and a reduction of the penalty, but the court found the first ground lacked concrete specificity and the second ground improperly challenged the judge's discretionary sentencing power. Consequently, the appeal was dismissed because the lower court's reasoning was sufficiently motivated and did not constitute arbitrary decision-making.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 628 cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: A cassation appeal is inadmissible if it lacks concrete specificity regarding factual misinterpretation or attempts to review the discretionary sentencing power of the trial court absent manifest arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NOCCIOLI MICHAEL nato a PISA il 22/03/1989 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Míchael Noccioli; ritenuto che il primo motivo di ricorso, in punto di qualificazione giuridica, è privo di concreta specificità e tende a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie e/o un'alternativa ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice del merito, estranee al sindacato del presente giudizio ed avulse da pertinente individuazione di specifici e decisivi travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudicanti; che, invero, i giudici del merito hanno correttamente sussunto il fatto, per come ricostruito, nella fattispecie di cui all'art. 628 cod. pen., ampiamente esplicitando le ragioni del loro convincimento (si veda, in particolare, pag. 4); considerato che il secondo motivo, inerente al trattamento sanzionatorio, non è consentito in quanto, trattandosi di esercizio della discrezionalità attribuita al giudice del merito, la graduazione della pena - sia con riguardo alla individuazione della pena base, che in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previste per le circostanze e per i reati in continuazione - non può costituire oggetto di ricorso per cassazione laddove la relativa determinazione, sorretta da sufficiente motivazione, non sia stata frutto di mero arbitrio o di ragionamento manifestamente illogico; che, invero, l'uso del potere discrezionale non deve essere espressamente giustificato nell'ipotesi in cui venga irrogata una pena in misura corrispondente al minimo edittale o prossima a tale minimo in quanto, proprio in ragione della ridotta entità della sanzione determinata, è possibile desumere, anche implicitamente, in quale modo abbiano influito i criteri fissati dall'art. 133 cod. pen., come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 2 e 4); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso