Italian Court dismisses appeal claiming nullity due to missing defense conclusions in appellate judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Halilovic Renato and Gianni inadmissible. The applicants argued that the appellate judgment was null because it failed to indicate the defense's conclusions, yet the court found this claim contradicts established case law. Consequently, the court ruled that omitting conclusions does not constitute grounds for nullity and dismissed the request.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363 c.p.c.; Art. 367 c.p.c.: The omission of the parties' conclusions in a judgment does not constitute a ground for nullity, as it does not affect the essence of the decision or indicate unaddressed issues.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: HALILOVIC RENATO nato il 02/08/1971 HALILOVIC GIANNI nato a BRESCIA il 13/06/1976 avverso la sentenza del 27/02/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso presentato nell'interesse di Halilovic Renato e Halilovic Gianni; ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, con i quali si deduce assai stringatamente la nullità della sentenza impugnata per omessa indicazione nella motivazione delle conclusioni presentate dalla difesa nel giudizio di appello, è manifestamente infondato poiché prospetta argomenti in palese contrasto con il dato normativo e il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte a mente del quale l'omessa indicazione in sentenza delle conclusioni delle parti non costituisce motivo di nullità (Sez. 4, n. 48770 del 24/10/2019, Arnaboldi, Rv. 277876; Sez. 6, n. 5907 del 29/11/2011, dep. 2012, Borrella, Rv. 252404), né si indicano questioni prospettate dalla difesa e disattese dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Cn1ier estensore Il Preside