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Ordinanza — n. 19044/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as admissible, citing lack of new evidence and infounded recidivism arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19044/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal by Pinto Francesco inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The court found that the appellant's challenges regarding liability merely requested a re-evaluation of evidence, which falls outside the Supreme Court's jurisdiction. Furthermore, the arguments concerning recidivism and sentencing were deemed manifestly unfounded because the lower court's reasoning was logical, complete, and persuasive regarding the social danger posed by the crimes. Consequently, the appeal was rejected without reaching the merits of the substantive claims.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals to the Supreme Court are inadmissible if they merely request a re-evaluation of evidence or contain arguments that do not affect the persuasiveness of the lower court's logical and complete reasoning.

Parole chiave

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admissibility threshold re-evaluation of evidence recidivism recognition Supreme Court jurisdiction manifestly unfounded arguments recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 360, n. 6 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO FRANCESCO nato a VENARIA REALE il 20/07/1980 avverso la sentenza del 08/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Pinto Francesco, ritenuto che il ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto (a) le censure sulla responsabilità si risolvono nella reiterata richiesta di una nuova valutazione delle prove, attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità, (b) le censure relative al riconoscimento della recidiva ed alla definizione del trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate in quanto inidonee a incidere la capacità dimostrativa della motivazione, che traccia un percorso logico completo e persuasivo in ordine a tutti i punti contestati.

Nel caso in esame la Corte territoriale ha offerto una motivazione logica e razionale circa la conferma della responsabilità attraverso un'analisi dettagliata delle dichiarazioni accusatorie e degli altri elementi di prova raccolti; del pari, la motivazione della sentenza impugnata è ineccepibile nella parte in cui riconosce la recidiva, tenuto conto che il numero di delitti già commesso, secondo la legittima valutazione della Corte di appello indicava un concreto accrescimento della pericolosità sociale e consentiva di ritenere congrua la pena già irrogata e non ulteriormente contenibile il trattamento sanzionatorio (pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1