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Ordinanza — n. 19042/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19042/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19042/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAKONI JULI nato il 05/08/1981 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Cakoni ritenuto che il motivo proposto, ovvero l'omessa motivazione in ordine richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con condanna oggetto di altro giudicato, non supera la soglia di ammissibilità perché "tardivo"; infatti la richiesta di "riunione", e di conseguente riconoscimento del vincolo della continuazione, non è stata proposta con l' atto di appello, ma solo in sede di conclusioni, con insanabile frattura della catena devolutiva, in violazione dell'art.606, comma 3 cod. proc. pen.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 19042/2024 — snpen · Corte di Cassazione: proc. pen.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

Parole chiave

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continuazione dell'esecuzione principio della continuità esame di cassazione violazione delle forme sostanziali cognizione del ricorso per cassazione mantenimento del contratto
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAKONI JULI nato il 05/08/1981 avverso la sentenza del 06/04/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cakoni ritenuto che il motivo proposto, ovvero l'omessa motivazione in ordine richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione con condanna oggetto di altro giudicato, non supera la soglia di ammissibilità perché "tardivo"; infatti la richiesta di "riunione", e di conseguente riconoscimento del vincolo della continuazione, non è stata proposta con l' atto di appello, ma solo in sede di conclusioni, con insanabile frattura della catena devolutiva, in violazione dell'art.606, comma 3 cod. proc. pen.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 19 marzo 2024