Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning regarding a suspended sentence request.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Alessandro Tricarico's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Tricarico argued the lower court failed to provide sufficient reasoning for rejecting his request for a suspended sentence under Article 20-bis of the Penal Code. The court determined that the appellate court had already adequately addressed these generic complaints with correct legal arguments, rendering the appeal's specific criticism unnecessary.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 36 c.p.p.; Art. 370 c.p.p.: An appeal claiming a lack of reasoning is inadmissible if the lower court's decision already contains sufficient and logical arguments addressing the same grievances raised in the appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TRICARICO ALESSANDRO nato a TORINO il 16/06/1982 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Alessandro Tricarico; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'illogicità e la carenza assoluta di motivazione in relazione alla domanda di applicazione di sanzione sostitutiva ex art. 20-bis cod. pen. avanzata della difesa in sede di appello (quale ius superveniens più favorevole), non supera la soglia di ammissibilità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 8 della sentenza impugnata dove la Corte esclude che le evidenze raccolte indichino la idoneità della sanzioe a garantire un effettivo percorso di riabilitazione); che la Corte territoriale, con motivazione esente da vizi logici, rispondendo alle medesime doglianze già proposte - peraltro genericamente - con l'atto di appello, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini del rigetto relativo alla domanda di pena sostitutiva, in considerazione della prognosi sfavorevole a carico del prevenuto data dalla presenza di altre condanne per reati della stessa specie; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il C