Italian Court dismisses appeal for generic lack of motivation without specific argumentation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal filed by Di Procolo Gennaro inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant argued the lower court's decision lacked proper motivation by merely referencing the first-instance ruling without addressing specific appeal points. The court rejected this claim, finding the appeal too generic and the second ground regarding mitigating circumstances manifestly unfounded due to the lower court's logical reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it relies on a generic defect of motivation without specifying which points of the appeal act were not evaluated by the contested decision.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI PROCOLO GENNARO nato a POZZUOLI il 09/09/1975 avverso la sentenza del 05/06/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSANDRO LEOPIZZI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Di Procolo Gennaro; ritenuto che quanto al primo motivo, con il quale si deduce il vizio di motivazione del provvedimento, è inammissibile per insuperabile genericità il ricorso per cassazione con il quale - come nel caso di specie - si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata per relationem alla decisione di primo grado, senza indicare minimamente i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. 3, n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161); considerato che il secondo motivo, con cui si censura la violazione di legge e il difetto di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità, è manifestamente infondato avendone la Corte territoriale motivato il diniego con corretti argomenti logici e giuridici (si veda, in proposito, pag. 3, in merito a un importo di euro 450,00); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 19 marzo 2024 Il Coh e estensore Il Pr