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Ordinanza — n. 19038/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19038/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19038/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUREDINI SEDAT nato il 26/11/1982 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Sedat Nuredini; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di cui al capo 1) dell'imputazione ex art. 628 comma secondo cod. pen. nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis cod. pen. ed all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 624-bis cod. pen, art. 62 -bis cod. pen; Ordinanza — n. 19038/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 628 comma secondo cod. pen. nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis cod. pen. ed all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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commisurazione della pena per rapina tentata rapina reati contro il patrimonio furto di lieve entità appropriazione indebita e appropriazione di poca entità ripetizione dell'indebito

Disposizioni normative citate

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art. 624-bis cod. pen
nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis cod. pen.
art. 62 -bis cod. pen
Letto il ricorso di Sedat Nuredini; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di cui al capo 1) dell'imputazione ex art. 628 comma secondo cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NUREDINI SEDAT nato il 26/11/1982 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Sedat Nuredini; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio motivazionale in relazione alla mancata riqualificazione del delitto di cui al capo 1) dell'imputazione ex art. 628 comma secondo cod. pen. nell'ipotesi di cui all'art. 624-bis cod. pen. ed all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche di cui all'art. 62 -bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Consigl