Italian Court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific legal criticism of lower court's reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeals filed by Di Giorgio and Di Savoia inadmissible and ordered them to pay costs. The appellants argued that the Palermo Court of Appeal incorrectly applied Article 54 of the Penal Code regarding the defense of necessity. The court rejected this claim because the lower court had already thoroughly analyzed and dismissed the same arguments in its written decision without requiring a new specific critique.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 54 cod. pen.; Appeals are inadmissible if they merely reproduce arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance without providing a specific and distinct legal criticism of the reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI GIORGIO MAURIZIO nato a AGRIGENTO il 28/05/1969 DI SAVOIA ASSUNTA nato a AGRIGENTO il 15/11/1974 avverso la sentenza del 30/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
CA Letti i ricorsi di Maurizio Di Giorgio e rkssunting Di Savoia; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 54 cod. pen., non supera la soglia di ammissibilità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 4 - 6 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha dato correttamente conto delle ragioni per cui non ha ritenuto applicabile la scriminante de qua, in considerazione della mancata indicazione da parte della difesa di ragioni concrete dalle quali poter desumere l'integrazione dell'invocato stato di necessità dei ricorrenti); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Consigl