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Ordinanza — n. 19035/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 19035/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19035/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO SALVATORE nato a CORLEONE il 01/02/1981 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Salvatore Cascio; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 131 bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, oltre ad essere reiterativo, prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, atteso che non indica alcun motivo per l'eventuale concessione dell'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 19035/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 e 131 bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, oltre ad essere reiterativo, prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, atteso che non indica alcun motivo per l'eventuale concessione dell'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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punibilità motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione riesame dell'entità pena cognizione del ricorso per cassazione motivo legale d'esclusione

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO SALVATORE nato a CORLEONE il 01/02/1981 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Salvatore Cascio; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 131 bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, oltre ad essere reiterativo, prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, atteso che non indica alcun motivo per l'eventuale concessione dell'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Consigl