Ordinanza — n. 19035/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO SALVATORE nato a CORLEONE il 01/02/1981 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Salvatore Cascio; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 131 bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, oltre ad essere reiterativo, prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, atteso che non indica alcun motivo per l'eventuale concessione dell'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 19035/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 648 e 131 bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, oltre ad essere reiterativo, prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, atteso che non indica alcun motivo per l'eventuale concessione dell'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CASCIO SALVATORE nato a CORLEONE il 01/02/1981 avverso la sentenza del 12/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Salvatore Cascio; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 648 e 131 bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 1 - 2 della sentenza impugnata); che il secondo motivo, oltre ad essere reiterativo, prospetta deduzioni generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono la richiesta, atteso che non indica alcun motivo per l'eventuale concessione dell'invocata causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen.; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Consigl