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Ordinanza — n. 19032/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as generic; lacks specific factual or legal arguments against lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19032/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Giorgio Petrone's appeal inadmissible due to the lack of specific arguments against the lower court's decision. Petrone challenged the judgment regarding his criminal liability for money laundering, but the court found his criticisms too generic without explicit factual or legal refutations. Consequently, the appeal was rejected, and Petrone was ordered to pay procedural costs and a fine to the Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Art. 360 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it raises only generic objections without explicitly enunciating and arguing the critical points regarding the facts or legal grounds of the contested decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic objections criminal liability money laundering procedural costs Cassa delle ammende lack of specific arguments guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PETRONE GIORGIO nato a NAPOLI il 22/10/1970 avverso la sentenza del 03/05/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Giorgio Petrone; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in ordine al giudizio di responsabilità penale del ricorrente, non supera la soglia di ammissibilità in quanto prospetta censure del tutto generiche, non risultando esplicitamente enunciati ed argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata dove viene chiaramente evidenziata la emersione della prova della responsabilità per il riciclaggio, consistito nella apposizione della targa di una auto del fratello su un mezzo provento di rapina); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Consigli