Ordinanza — n. 19031/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAseguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/06/1978 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; Letto il ricorso di Giuseppe Costantino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 629, 610, 157 cod. pen. e 531 cod. proc. pen. in ordine ai capi a) e c) dell'imputazione, non supera la soglia di ammissibilità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 18 - 20 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 629 cod. pen. quanto al capo a) dell'imputazione; pagg. 24 - 25 quanto al capo c) dell'imputazione); che l'asserita prescrizione di tutti i reati contestati, previa riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen., risulta, comunque, manifestamente infondata poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, atteso che la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui le condotte del ricorrente hanno integrato pienamente l'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen., in coerenza sia con il dettame normativo che con l'esauriente disamina del compendio probatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 629 cod. pen, art. 610 cod. pen; Ordinanza — n. 19031/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 629, 610, 157 cod. pen. e 531 cod. proc. pen. in ordine ai capi a) e c) dell'imputazione, non supera la soglia di ammissibilità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 18 - 20 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 629 cod. pen. quanto al capo a) dell'imputazione; pagg. 24 - 25 quanto al capo c) dell'imputazione); che l'asserita prescrizione di tutti i reati contestati, previa riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen., risulta, comunque, manifestamente infondata poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, atteso che la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui le condotte del ricorrente hanno integrato pienamente l'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen., in coerenza sia con il dettame normativo che con l'esauriente disamina del compendio probatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTANTINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 13/06/1978 avverso la sentenza del 12/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giuseppe Costantino; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta il vizio motivazionale e la violazione di legge in relazione agli artt. 629, 610, 157 cod. pen. e 531 cod. proc. pen. in ordine ai capi a) e c) dell'imputazione, non supera la soglia di ammissibilità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si vedano, in particolare, pagg. 18 - 20 della sentenza impugnata sulla corretta qualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 629 cod. pen. quanto al capo a) dell'imputazione; pagg. 24 - 25 quanto al capo c) dell'imputazione); che l'asserita prescrizione di tutti i reati contestati, previa riqualificazione dei fatti nella fattispecie di cui all'art. 610 cod. pen., risulta, comunque, manifestamente infondata poiché afferente a prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto, atteso che la Corte territoriale ha dato adeguatamente conto delle ragioni per cui le condotte del ricorrente hanno integrato pienamente l'ipotesi di cui all'art. 629 cod. pen., in coerenza sia con il dettame normativo che con l'esauriente disamina del compendio probatorio; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Con