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Ordinanza — n. 19030/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grievances are repetitive and unsupported by new legal analysis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19030/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Antonia Accardi inadmissible and ordered her to pay court costs. The court found that the first two grounds challenging the lower court's sentencing violated were merely repetitions of previously examined complaints without specific new legal analysis. The third ground alleging a violation of the probation statute was deemed baseless as it contradicted established judicial records. Consequently, the appeal was rejected because the grievances failed to meet the threshold for admissibility under Italian criminal procedure law.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 192 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.; Art. 99 c.p.: Appeals must provide specific new legal analysis; repetitive grievances or those contradicted by the record are inadmissible.

Parole chiave

Generato dall'IA
criminal appeal admissibility repetitive grievances sentencing mitigation probation violation court costs award circostanze attenuanti motivazione sufficiente motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 192 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
Art. 99 c.p.
pen.); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione dell'art. 99 comma sesto cod.
art. 62 bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACCARDI ANTONIA nato a MAZARA DEL VALLO il 26/02/1989 avverso la sentenza del 23/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E CONSIDERATO IN DIRMO Letto il ricorso di Antonia Accardi; ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge in relazione agli arti. 192 cod. proc. pen. e 62-bis cod. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si vedano, in particolare, pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata con riferimento al compendio probatorio gravante sulla prevenuta e sulla dosimetria della pena inflitta, la cui congruità è stata correttamente motivata dalla Corte territoriale in ragione del nutrito curriculum criminale della stessa e della totale opacizzazione del movente che hanno escluso in radice la valorizzazione in chiave attenuatrice ex art. 62 bis cod. pen.); considerato che il terzo motivo di ricorso, con cui si eccepisce la violazione dell'art. 99 comma sesto cod. pen., è manifestamente infondato poiché inerente a supposta violazione di norme penali palesemente smentita dagli atti e, segnatamente dalle attestazioni emergenti dal casellario giudiziale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Co