Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 19029/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as grievances are repetitive and lack specific legal criticism of the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19029/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Angelo Altieri inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Altieri challenged the Palermo Court of Appeal's judgment for alleged violations of criminal code articles regarding sentencing and general mitigating circumstances. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the lower court without providing a specific, distinct legal critique.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 56, 628 comma terzo n. 1) cod. pen., 61 n.2 cod. pen., 4 L. 110/1975, 62-bis, 132, 133 cod. pen., 426, 546 lett. e) cod. proc. pen.: Appeals lacking specific critical analysis of the lower court's reasoning are inadmissible as they constitute mere repetitions of grievances already adequately examined.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal repetitive grievances lack of specific critique criminal procedure law Court of Cassazione procedural dismissal court costs and fine reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 56 of the Criminal Code
Art. 628, paragraph 3, number 1 of the Criminal Code
Art. 61, number 2 of the Criminal Code
Law No. 110/1975
Art. 62-bis of the Criminal Code
Art. 132 of the Criminal Code
Art. 133 of the Criminal Code
Art. 426 of the Code of Criminal Procedure
Art. 546, letter e) of the Code of Criminal Procedure
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALTIERI ANGELO nato a PINEROLO il 27/10/1986 avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE; t

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Angelo Altieri; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la violazione di legge ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 56 - 628 comma terzo n.

1) cod. pen., 61 n.2 cod. pen., 4 L. 110/1975, 62-bis, 132, 133 cod. pen., 426, 546 lett.

e) cod. proc. pen., non superano la soglia di ammissibilità poiché riproduttivi di doglianze già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scanditi da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata, benché sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive (si veda, in particolare, pag. 3 della sentenza impugnata sulle ragioni del mancato assorbimento del reato di cui al capo b) in quello di cui al capo a) dell'imputazione, attesa la mancata identità dei beni giuridici tutelati; pag. 4 sul motivato diniego delle circostanze attenuanti generiche, in considerazione della negativa personalità dell'imputato e dei plurimi precedenti penali specifici); che non sussiste l'eccepito vizio logico-deduttivo, posto che la lettura del provvedimento impugnato dimostra l'esistenza di una motivazione connotata da lineare e coerente logicità, nonché conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (pertinentemente valorizzati nel corpo motivazionale ai fini della declaratoria di penale responsabilità del prevenuto); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il C