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Ordinanza — n. 19028/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific criticism of lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 19028/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Abbas Ola inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant challenged the reclassification of a crime under Article 648 of the Penal Code, arguing for a lesser offense classification. The court rejected this because the arguments were already adequately examined and dismissed by the lower court without requiring a fresh analysis.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely reproduces arguments already examined and dismissed by the court of first instance without providing a specific and critical analysis of the reasoning.

Parole chiave

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inadmissibility appeal lack specific criticism repetition of arguments Article 648 Penal Code reclassification crime motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 648, comma 4, cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBAS OLA nato il 18/01/1994 avverso la sentenza del 18/05/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere SANDRA RECCHIONE;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Ola Abbas; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'erronea applicazione della legge penale nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla richiesta di riqualificazione del reato nei termini della fattispecie di lieve entità di cui all'art. 648, comma 4, cod. pen., non supera la soglia di ammissiblità poiché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici da parte del giudice di merito e perciò non scandito da specifica critica analisi delle argomentazioni poste alla base della sentenza impugnata (si veda, in particolare, pag. 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19/03/2024 Il Consiglie